Il salario fai-da-te di Federlazio

Potrebbe apparire una delle tante storie di lavoro sottopagato di cui sono piene le cronache, se non fosse che qui il datore di lavoro non è un’impresa qualunque, a dire il vero non è neppure un’impresa, bensì un’associazione di imprese. Si chiama Federlazio, nasce nel 1972, fa parte di Confimi Industria, Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata, e raccoglie 3.200 piccole e medie imprese laziali, per un totale di 70.000 dipendenti, più di 10 miliardi di euro l’anno di fatturato in 25 settori produttivi: dall’edilizia alla chimica, dall’aerospazio alla sanità privata, dalla logistica all’energia.

Un’associazione datoriale che produce con regolarità rapporti sulla situazione economica (impatto della burocrazia sulle PMI, effetti del Covid sulle imprese del Lazio, Osservatorio annuale sull’edilizia, per citarne solo alcuni); dialoga con le istituzioni, Regione Lazio e Roma Capitale in testa; svolge un ruolo negoziale firmando accordi coi maggiori sindacati, ultimo quello siglato ad aprile coi chimici della CGIL sul distretto della ceramica di Civita Castellana; si coordina con le ASL per le vaccinazioni in azienda; lancia allarmi per la situazione di Roma in vista delle elezioni amministrative; firma documenti insieme a Legacoop sul polo energetico di Civitavecchia. Insomma, un soggetto che opera a tutto campo, dispone di una rete di relazioni di prim’ordine coi protagonisti della vita economica del Lazio e ne trae un solido riconoscimento da parte delle istituzioni e della politica.

Nel 2013 il candidato governatore Nicola Zingaretti incontra la giunta Federlazio e all’uscita dichiara ai giornalisti di aver trovato imprenditori pronti a “costruire insieme un nuovo modello di sviluppo” e il dialogo prosegue negli otto anni successivi. Più freddi, almeno all’apparenza, i rapporti con Roma Capitale, con cui c’è comunque un’interlocuzione.

Federlazio fornisce servizi ai propri associati, ma non ritiene di dover applicare il contratto dei servizi

400 euro al mese, lorde

Ad aprile la V sezione della Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna inflitta a Federlazio nel 2018 dal Tribunale di Cassino a pagare differenze retributive per 11.000 euro a una dipendente assunta a tempo indeterminato nel luglio del 2006 e licenziata nel febbraio del 2010, a seguito della chiusura della sede in cui operava. Nei giorni scorsi sono state pubblicate le motivazioni della sentenza.

La lavoratrice, all’epoca poco più che trentenne, era stata assunta come impiegata presso la sede di Cassino, con un contratto part-time da 20 ore settimanali. Oltre l’ordinario lavoro di segreteria, intratteneva anche relazioni dirette con le imprese associate a Federlazio, occupandosi, tra l’altro, della riscossione delle quote associative e di risolvere eventuali problemi su segnalazione degli associati; gestiva un piccolo fondo cassa per gli acquisti di materiale e operava perlopiù da sola nella sede dell’associazione e dunque, secondo i giudici, svolgendo compiti di una certa responsabilità in condizioni di relativa autonomia operativa. Nonostante ciò, per il suo lavoro ha ricevuto una retribuzione di 402,53 euro al mese, circa 4,80 euro l’ora. Lordi.

A spiegare l’esiguità della retribuzione, la scelta di Federlazio di non applicare alla dipendente alcun contratto collettivo nazionale di lavoro, bensì il proprio regolamento del personale, che per un impiegato di quarta categoria prevede una paga mensile di circa 800 euro lordi.

Una scelta abbastanza singolare da parte di un’associazione di categoria che nel suo codice etico dichiara solennemente: “Tutti i dipendenti e collaboratori sono assunti con regolare contratto di lavoro e non è assolutamente tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o sfruttamento”.

Certo qui il contratto c’è, ma Federlazio, soggetto negoziale che firma accordi con le organizzazioni sindacali a nome dei propri associati, coi propri dipendenti di fatto cassa il principio stesso della contrattazione collettiva, arrogandosi il diritto di fissare unilateralmente il salario dei propri dipendenti al di sotto di qualunque paga contrattuale. E nell’appello presentato ai giudici romani rivendica tale determinazione, contestando apertamente la decisione del Tribunale di Cassino di considerare come base di calcolo di quanto l’ex dipendente avrebbe dovuto percepire le tabelle retributive del contratto nazionale del Commercio, Terziario e Servizi del 30 luglio 2019, firmato da Confcommercio e dalle categorie di CGIL CISL UIL del settore.

Federlazio fornisce servizi ai propri associati, ma non ritiene di dover applicare il contratto dei servizi.

Allo stesso tempo, però, sottolinea Christian Cifalitti, legale della lavoratrice, Federlazio, dopo aver contestato l’applicazione di un qualunque contratto collettivo, chiede, in subordine, di fare riferimento a un altro contratto di settore, quello siglato nel 2012 da CNAI (Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori) e UCICT (Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo) come parti datoriali e dai sindacati FISMIC – Confsal e Filcom FISMIC. Si tratta di uno dei tanti cosiddetti “contratti-pirata”, accordi tra organizzazioni datoriali e sindacali di incerta rappresentanza, utilizzati dalle aziende per abbattere il costo del lavoro e ottenere condizioni anche normative più favorevoli: dei quasi 900 contratti depositati attualmente presso il CNEL il 70% circa fa parte di questa categoria.

Il CNAI è un coordinamento di associazioni datoriali, tra cui l’UCICT, organizzazione cristiana di imprese che “intende realizzare il progresso umano, sociale ed economico del mondo mercantile, turistico e dei servizi, in coordinamento e collaborazione con tutte le forze del lavoro ed in particolare con quelle del lavoro autonomo, favorendo lo sviluppo di una società che secondo giustizia, assicuri la crescita integrale dell’uomo”. La FISMIC (Federazione Italiana Sindacale Metalmeccanici e Industrie Collegate), invece, è più nota. Nasce negli anni Cinquanta come scissione dei metalmeccanici della CISL negli stabilimenti della FIAT di Valletta, braccio destro degli Agnelli negli anni del fascismo e nel primo dopoguerra (c’è chi dice anche sponsor della scissione) e diventa il sindacato filoaziendale per eccellenza.

Oggi la FISMIC aderisce alla Confsal, una delle maggiori confederazioni del sindacalismo autonomo, riconosciuta quale sindacato maggiormente rappresentativo sia nel pubblico impiego che nel settore privato. Ma all’interno di Confsal, si comporta a sua volta come una piccola confederazione, che ospita al proprio interno oltre ai metalmeccanici altri sette sindacati di categoria, tra cui il FILCOM, firmatario del contratto Terziario e servizi prediletto da Federlazio.

La ragione delle predilezioni di Federlazio si intuisce consultando le tabelle retributive. Per l’inquadramento rivendicato dalla lavoratrice, quarto o in alternativa quinto livello, infatti, il contratto CNAI-FISMIC prevede rispettivamente una retribuzione mensile di 1368,71 e 1237,07 euro lordi rispetto ai 1616,68 e 1508,94 del contratto Confcommercio-CGIL CISL UIL. In termini di paga oraria significa 8,14 e 7,36 euro lordi l’ora contro 9,62 e 8,98. Dunque, rispetto al contratto preso a riferimento dai giudici, Federlazio applicando il proprio regolamento interno ha potuto abbattere i costi quasi del 50%, mentre applicando il contratto CNAI-FISMIC scaduto da sei anni li avrebbe ridotti del 15%.

Ma come è possibile che un’associazione di imprese che in teoria dovrebbero applicare ai propri dipendenti un contratto nazionale di categoria si consideri esentata dall’obbligo a cui sono soggetti i suoi associati? È una delle domande che avremmo voluto rivolgere a Federlazio, che purtroppo non ha risposto alla nostra richiesta.

Si tratta di una sentenza che assume un valore di rilievo politico-sindacale, perché arriva in un periodo in cui si è discusso molto della necessità di introdurre un salario minimo legale

 

La sentenza

La V sezione del Tribunale di Roma ha respinto il ricorso di Federlazio giudicandolo infondato, facendo osservare che un regolamento interno si applica a un lavoratore dipendente nel momento in cui questo viene assunto mediante un contratto, ma non può sostituire il contratto stesso; ha confermato la “riscontrata e indubbia insufficienza della retribuzione” (in quanto non rispondente ai principi di giusta retribuzione fissati dall’articolo 36 della Costituzione), che secondo i legali di Federlazio i giudici di primo grado avrebbero omesso di “dimostrare” e ha confermato la legittimità dell’individuazione del citato contratto del Commercio, terziario e servizi del 2019 quale contratto di riferimento in quanto “più affine, per la tipologia di servizi erogati rispetto alle mansioni svolte dalla ricorrente”.

Per quanto riguarda la richiesta di prendere a riferimento il contratto meno oneroso, i giudici hanno respinto la richiesta in quanto presentata tardivamente, pur accogliendo in qualche modo l’obiezione della difesa che faceva notare la minore rappresentatività dei sindacati firmatari. Per le stesse ragioni il Tribunale ha respinto anche la richiesta di Federlazio di considerare parte della retribuzione anche i buoni pasto e alcune polizze assicurative stipulate a beneficio della dipendente, nel primo caso perché i ticket non rientrano nella “normale” retribuzione, nel secondo perché Federlazio non ha dimostrato che la loro stipula corrispondesse a un elemento integrativo della retribuzione “e non già a pagamenti effettuati per soddisfare l’interesse del datore di lavoro di cautelarsi dagli eventuali effetti della propria responsabilità ex art. 2087 cod. civ. o per il fatto dei dipendenti”.

“Si tratta di una sentenza che assume un valore di rilievo politico-sindacale” – commenta il legale Christan Cifalitti, che ci esprime la sua soddisfazione per la decisione della V Sezione – “in particolare perché arriva in un periodo in cui si è discusso molto della necessità di introdurre un salario minimo legale, sia per iniziativa di alcune forze politiche nazionali negli anni passati, sia, più di recente, a seguito della proposta di direttiva europea”.

 

Salario minimo e giungla della rappresentanza

La sentenza d’appello sarebbe anche un’occasione per riflettere sugli effetti della giungla della rappresentanza sindacale. In Italia, secondo l’ordine dei consulenti del lavoro, sono un’ottantina le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a cui si aggiungono quelle non riconosciute come tali. Ma se nel pubblico impiego l’ARAN, l’agenzia che rappresenta le pubbliche amministrazioni al tavolo negoziale, ha fissato precisi criteri per accertare la rappresentatività dei sindacati (una soglia del 5% come media tra numero di iscritti e voti raccolti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali), nel settore privato la misurazione della rappresentatività è ancora appesa all’applicazione del Testo Unico firmato dai sindacati confederali il 10 gennaio 2014 ma mai realizzato.

A complicare le cose, il fatto che alcune confederazioni sindacali sono sì riconosciute come maggiormente rappresentative in quanto tali, ma raccolgono sindacati di categoria dotati di un insediamento incerto, talora trascurabile, nel proprio settore e hanno una struttura confusa, in cui sigle sindacali che come la FISMIC aggregano lavoratori di diversi settori, aderiscono a confederazioni più grandi come sindacati di categoria, ma in realtà sono una “confederazione nella confederazione”, col risultato che nella stessa azienda in teoria i lavoratori potrebbero essere iscritti a due sindacati distinti ma appartenenti alla stessa confederazione.

In questo quadro si può immaginare quale rompicapo sia accertare l’effettiva rappresentatività di organizzazioni chiamate a sottoscrivere accordi che influiscono in modo decisivo sulle condizioni di vista di milioni di lavoratori ed è proprio questo quadro segnato dall’estrema frammentazione e incertezza che negli ultimi anni ha aperto la strada a un numero crescente di interventi della magistratura, in particolare sul tema dei salari.  Se da questo punto di vista l’intervento legislativo sulla rappresentanza auspicato dai grandi sindacati potrebbe essere un modo per contenere la frammentazione salariale, è altrettanto vero che, visto che questo intervento continua a non venire, l’alternativa potrebbe essere un intervento legislativo sui salari, il salario minimo appunto.

Con un minimo salariale fissato per legge per tutti i lavoratori italiani e inteso come base e non come alternativa alla contrattazione, i sindacati di comodo, quelli che devono la propria esistenza proprio alla loro disponibilità ad accettare salari inferiori a quelli delle grandi organizzazioni, non avrebbero più ragione di esistere. Per le imprese sarebbe più difficile scegliere a proprio piacimento quali retribuzioni e quali regole applicare ai propri dipendenti come se fosse un optional. Mentre i sindacati dotati di un insediamento reale, maggioritario o minoritario ma reale, nel mondo del lavoro, avrebbero uno scalino a cui appoggiarsi e vedrebbero eliminata la “concorrenza sleale” tramite i contratti-pirata.

Eppure, sono proprio i sindacati più grandi a frenare su questa soluzione. “Il salario minimo non basta”, ha ripetuto di recente il segretario della CGIL Maurizio Landini al comizio del Primo Maggio. Ha ragione. Ma i sindacalisti, tradizionalmente pragmatici, di solito di fronte alla possibilità di un miglioramento parziale invece di storcere il naso prima si prendono quello e poi chiedono il resto.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.